STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “L’ALBERO DI ANTONIA”
CIRCOLO ARCI
Definizione e finalità
Art. 1
L’associazione Culturale – Circolo ARCI costituito in Varese, Rione San Fermo, via Brennero, 64 è un centro di vita associativa, autonomo pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.
Non persegue finalità di lucro.
Art. 2
L’associazione-Circolo promuove attività culturali, formative, informative, ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri SOCI .
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza di intolleranza, di violenza, di censura di ingiustizia , di discriminazione, di razzismo, di emarginazione , di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell’Associazione-Circolo, che per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ,immobiliari e finanziarie che riterrà opportune .
L’associazione- Circolo “Albero di Antonia” ha lo scopo di promuove tutte quelle iniziative (ricerche, convegni, mostre, dibattiti, seminari, corsi di formazione, percorsi didattici, servizi di formazione e informazione, promozione della cultura, della storia e delle identità femminili, momenti di socializzazione e aggregazione di vario tipo e altre iniziative culturali, sociali e ricreative diverse), tese a valorizzare una cultura di genere, che approfondisca le tematiche legate alla valorizzazione del ruolo della donna e dei percorsi femminili in ogni aspetti culturale e sociale, anche acquisendo, tutelando e diffondendo documenti e pubblicazioni per la trasmissione generazionale dei temi fondanti la soggettività femminile .
Per realizzare tali finalità l’Associazione – Circolo potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, sperimentare anche nuove forme di rapporto con le istituzioni pubbliche e, in particolare, con le amministrazioni locali e con sedi di ricerca, di documentazione e di formazione, nonché assumerne la gestione anche tramite convenzione con l’Ente pubblico.
I soci
Art. 3
Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
Art. 4
Gli aspiranti soci devono presentare la domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali .
Art. 5
Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimere i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. E’ fatto espresso divieto di associare temporaneamente .Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea di soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Art. 6
I soci hanno diritto a
- frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purchè conviventi e purchè si attengono al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
Art 7
Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali del Circolo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.
Art. 8
La qualifica di socio si perde per :
- decesso-mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi :
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l’attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento ;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 10
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.
Patrimonio sociale e rendiconto
Art .11
Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da :
- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
Art. 12
Il rendiconto comprende l’esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Art. 13
Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all’esercizio sociale e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria del Circolo con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva .L’utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci. Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature .
L’assemblea e il Consiglio Direttivo
Art .14
Partecipano all’assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell’assemblea stesa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente data e l’ora di prima convocazione e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da inviare ad ogni socio 15 giorni prima.
Art. 15
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti,e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’.16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Art. 16
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50 % dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all’art. 30
Art. 17
L’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
L’assemblea:
- nomina gli scrutatori;
- decide in ordine all’apertura e alla chiusura delle urne.
Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide,nulle e bianche ed i voti ottenuti dai soci.
Art. 18
L’assemblea ordinaria viene convocata una volta all’anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6:
- approva il rendiconto economico e finanziario
- approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, collegio dei sindaci revisori, ollegio dei probiviri o dei garanti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile sarà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al Circolo.
- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Art . 19
L’assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L’assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art. 20
Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e li resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale del Circolo.
Gli organismi dirigenti
Art. 21
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E’ composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
Art. 23
Il consiglio Direttivo elegge al suo interno :
- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio.
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.
Art. 24
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- eseguire le delibere dell’assemblea
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea e del relativo documento economico di previsione.
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo.
- deliberare circa l’ammissione dei Soci
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
- curare le gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati.
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibile con i principi ispiratori del presente Statuto.
Art. 25
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciamo richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.
Art. 26
I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio . Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2\3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.
Art. 27
Il collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrative e finanziaria del Circolo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all’assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l’anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.
Art. 28
I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo
Art. 29
Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra di loro.
Scioglimento del Circolo
Art. 30
La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione, del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.
Disposizioni finali
Art. 31
Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.